Quando il tetto diviene “Nido Accogliente” per i piccioni
Problema arginabile in molti condomini è la presenza di volatili appartenenti alla famiglia dei piccioni, causa di malumori all’interno degli edifici perché causa di sporcizia, di corrosione delle superfici su cui depositano il loro guano e veicolo di malattie.
Indubbiamente è un tema da non sottovalutare perché rendono gli ambienti insalubri e in taluni casi rendono impossibile la fruizione di terrazze, balconi, stendere i panni o lasciare aperte le finestre rischiando che entrino in casa. Oltre che i piccioni, attraverso il guano e il piumaggio, costituiscono veicolo di malattie per l’uomo e per gli animali domestici.
Pertanto, in condominio la loro presenza comporta l’urgenza sia di bonificare gli ambienti rimuovendo i nidi, gli escrementi, sia scegliere un sistema per tenerli lontani in modo definitivo. Questo perché nel mentre i nidi costituiscono causa di ostruzione di grondaie e canali di scolo. Il guano, invece, misto all’umidità e agli agenti atmosferici è causa di corrosione di marmi e intonaci. Inoltre gli escrementi e i parassiti presenti nel loro piumaggio sono causa di trasmissione di salmonellosi, tubercolosi, candidosi ecc. tutte malattie che possono portare alla morte il cui soggetto ne è colpito
Cosa, quindi, si può fare se questi volatili scelgono il nostro condominio quale residenza stabile?
Innanzitutto i piccioni costituiscono un problema per tutto l’edificio e non solo per i vicini dei piani più alti, perché i volatili per spostarsi volano da un balcone ad un altro o “passeggiano” nelle aree comuni diventano. Pertanto, il singolo condomino oltre che segnalare il fastidio all’amministratore può chiedere che ne venga discusso in assemblea, inserendolo all’ordine del giorno. Perché questo? perché tra i compiti dell’amministratore dell’edificio vi è il compimento degli atti conservativi a tutela dei beni e servizi comuni ex art. 1130 n. 4 c.c.
Ciò significa che l’amministratore ha il dovere di intervenire provvedendo alla pulizia, alla bonifica, alla disinfestazione delle aree sporche e prevedere con l’ausilio di apposite ditte un sistema di allontanamento dei fastidiosi volatili dallo stabile. Va da se che per l’espletamento di tutto vi sono dei costi e anche se non tutti gli immobili sono coinvolti, tutto l’edificio è tenuto alla contribuzione delle spese che si affronteranno per gli interventi da eseguirsi. Qualora non vi sia accordo tra i vicini, può provvedersi in autonomia, salvo chiedere successivamente al condominio la ripetizione dell’esborso sostenuto. Tecniche consentite dalla legge per allontanare gli ospiti indesiderati sono: l’installazione di reti antintrusione, per le grandi superfici quali chiostrine e cortili condominiali o i dissuasori a punte, per grondaie, balconi e cornicioni. Perché, non va dimenticato, che i piccioni rientrano tra le specie protette e in quanto tali è vietato ucciderli, è vietato l’uso veleno o metodi cruenti.
In conclusione è d’uopo tenere a mente che in tali situazioni è necessario essere tempestivi evitando che il problema “piccioni” possa causare situazioni irreversibili per il condominio con la beffa di aggravi di spese.
Normativa di riferimento
Legge n. 157/92 Il piccione cittadino come membro della fauna selvatica italiana è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelato nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. Lo si può dunque definire animale protetto, vietandone l'uccisione e la cattura.
Normativa allontanamento volatili: Decreto Ministeriale n. 37 del 22.01.2008
Le attività d’installazione degli impianti posti a servizio degli edifici sono certificati e soggetti alle disposizioni previste dal Decreto Ministeriale n. 37 del 22.01.2008 (pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12/03/2008 ed in vigore dal 27/03/2008), che sostituisce la precedente normativa del settore (Legge 46/90); dal 27/03/2008 sono abrogati il DPR 447 del 6/11/91 e li articoli dal 107 al 121 del testo unico di cui al DPR 380 del 06/06/01.