Come si costituisce un condominio?
Per la costituzione del condominio non è necessario alcun atto formale, quindi non rileva l’apertura del codice fiscale piuttosto che la convocazione di un'assemblea o la nomina di un amministratore. Il condominio si costituisce “di fatto”:
- Quando un unico proprietario di un immobile trasferisce la prima unità immobiliare a un terzo attraverso un atto di compravendita
- Quando una comunione indivisa viene frazionata tra i comunisti
- Quando si attua il frazionamento di un immobile il testamento.
- Quando in una cooperativa nel rispetto dei termini contrattuali avviene il processo di assegnazione
- Con l'atto di divisione di cosa futura
Il condominio è un ente di gestione sprovvisto di personalità giuridica.
La proprietà delle parti comuni è determinata dalla quota millesimale una frazione ideale di proprietà. Essi sono proporzionali al valore della loro proprietà privata.
Non è condominio la proprietà indivisa (comproprietà) di un’intera palazzina seppur suddivisa in più unità distinta catastalmente
La costituzione formale del condominio prevede:
- l’apertura di un codice fiscale presso l’Agenzia delle Entrate
- la nomina di un amministratore o di un rappresentante interno (necessario per l’Agenzia delle entrate)
- l’apertura del Conto Corrente Condominiale: è necessario aprire un conto corrente condominiale presso una banca, nel quale verranno versate le quote condominiali e gestite le spese comuni.
- l’eventuale redazione di Tabelle millesimali per il riparto delle spese nonché la redazione di un eventuale regolamento condominiale (non sempre obbligatorio).
Da notare che la stipula di una polizza globale fabbricati non è obbligatoria per i condomini anche se assolutamente consigliata.
Normativa di riferimento
La prima assemblea potrà essere convocata da un condomino ai sensi dell’articolo 66 disp. att. CC. su iniziativa anche di un solo condomino con le modalità formali previste dal codice civile.