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WIKICONDOMINIO

L'enciclopedia libera del condominio

Chat condominiali

Avv. Sabina Vuolo


Quando le dinamiche condominiali passano attraverso la diffusione tecnologica

La comunicazione tra amministratore e condomini è divenuta più smart attraverso le chat di condominio che hanno, però, generato problematiche legate alla privacy, ai possibili messaggi offensivi o/e alla validità delle stessa assemblea convocata in chat. immagine grafica in 2d rossa con espressione di rabbia

È possibile che l’amministratore o un condomino, previa acquisizione del consenso da parte di tutti, creino un gruppo di messaggistica istantanea nell’ambito di una collettività condominiale al fine di comunicare notizie urgenti per la compagine e dare la possibilità ai partecipanti di parlare per risolvere problemi. Attenzione, però, all’inizio i focus saranno tutti inerenti lo stabile, con il tempo, invece, le conversazioni saranno sempre più poco attinenti e poco utili alla comunicazione condominiale. Ciò comporterà che il numero dei messaggi aumenterà e i membri disattiveranno le notifiche rischiando di perdere le news importanti, oltre che per alcuni potrebbe diventare il luogo dove sfogare rabbia e frustrazione. Precisando, altresì, che il gruppo wathsapp non essendo un canale riconosciuto dalla legge tutte le decisioni saranno sempre prese dall’assemblea e, poi, per avere buoni rapporti di condominio occorrono sempre presenza fisica e aiuto reciproco. Ma, problema rilevante è costituito dalla privacy, sia per un vuoto normativo e giurisprudenziale data la specificità del caso, sia perché ciascun partecipante potrebbe sollevarne la violazione per aver diffuso i propri dati personali e si pensi al trattamento del contatto telefonico del condomino finalizzato alla creazione del gruppo per il quale occorrerebbe raccogliere il consenso.

Diversamente accade, invece, per la richiesta di comunicazione del nominativo del condomino moroso all’amministratore sulla chat, che è consentito che questi fornisca l’informazione senza incorrere nella violazione della privacy, poiché in tal caso prevale il diritto di ciascun condomino di conoscere gli adempimenti altrui nei confronti della collettività condominiale.

In conclusione benvenuti nell’era tecnologica ma con tanto buon senso nell’utilizzo di strumenti tecnologici per la gestione del condominio. 

Normativa di riferimento

Regolamento Europeo 679/2016 artt. 24 e 28 l’amministratore dovrà dimostrare di avere adottato misure adeguate per la protezione dei dati personali, volte a ridurre al minimo il rischio di violazione o di perdita anche accidentale di dati.

Art.6 GDPR lett.a, part.1, in tema di consenso

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