Anagrafe condominiale
Tra le numerose incombenze dell’amministratore condominiale vi è quella di avere piena conoscenza dell’identità dei condomini. Infatti, l’art. 10 della L.220/2012 ha istituito il registro dell’anagrafe condominiale che deve contenere le generalità dei singoli proprietari, dei titolari di diritti reali o di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale, residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio, sempre nel rispetto della normativa in tema di trattamento dei dati personali ex d.lgs. 196/2003.
Di converso, invece, il condomino ha l’onere di comunicare all’amministratore ogni variazione, in forma scritta ed entro 60 giorni. In mancanza di comunicazioni o di comunicazioni incomplete, l’amministratore ne fa richiesta con raccomandata. Qualora le notizie non fossero fornite o fossero incomplete questi è legittimato ad acquisirle addebitando eventuali costi ai responsabili.
L’individuazione dei soggetti che dimorano nell’edificio condominiale è indispensabile per la regolare convocazione dell’assemblea, ex art. 1136 c. c. comma 6. Tutti gli aventi diritto devono essere convocati alla riunione, pena l’annullabilità delle delibere, con avviso da comunicare a ciascuno di essi almeno 5 giorni prima dalla data fissata per l’adunanza. Dunque, aventi diritto sono: il nudo proprietario, l’usufruttuario, nonché colui che è proprietario in comunione indivisa di una unità immobiliare sita in condominio.
Oggi, però, questi aspetti della organizzazione e della vita condominiale devono tener conto delle nuove situazioni personali che implicano una relazione con il bene casa quale luogo di realizzazione e svolgimento della vita familiare. In questo nuovo scenario si colloca la legge n. 76/2016 c. d. Cirinnà, che introduce nuove forme di unioni sociali, respingendo ogni trattamento discriminatorio, armonizzata sulla centralità della persona. In particolare, quella tra maggiorenni dello stesso sesso oppure quella di due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia.
Ebbene, nel primo caso l’amministratore dovrà provvedere a convocare i comproprietari, i soggetti uniti civilmente, informandoli che solo uno di loro potrà partecipare con diritto di voto, che sarà vincolante anche per l’altro comproprietario. Invece, se la coppia conduce in locazione un’unità abitativa occorrerà verificare chi sia il soggetto conduttore, che ha diritto di partecipare all’assemblea condominiale solo in relazione a determinati argomenti.
Dunque, l’amministratore di condominio diligente, per evitare l’insorgere di contestazioni, dovrà considerare nuove famiglie e nuovi soggetti.
Normativa di riferimento
L'art. 10 comma 6 della legge 11 dicembre 2012, n. 220 stabilisce che
“L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:
[...]
6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalitá dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unitá immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili"