Skip to main content
WIKICONDOMINIO

L'enciclopedia libera del condominio

Sigarette in condominio

Avv. Sabina Vuolo


“Essere condominio è facile, Fare condominio è difficile”, la difficoltà sta nel comprendere che occorre essere rispettosi delle regole se si anela ad una pacifica convivenza all’interno degli edifici. Una tra le tante regole, scritte e non, che si dovrebbe rispettare è quella di non lanciare mozziconi di sigarette dal balcone piuttosto che dalle finestre fregandosene dei principi della buona convivenza con gli altri e mostrando, anche, poco rispetto per l’ambiente. 

Gettare i mozziconi di sigarette dal balcone è una malsana leggerezza che potrebbe costare “caro”, a chi tiene tale comportamento sia per il fastidio a cui è sottoposto il condomino che è costretto a subire, sia perché costituisce un atto incivile, in quanto questo apparente semplice gesto può provocare danni al terreno o alle persone. Il problema può essere ancora più fastidioso, poi, quando il cortile o il giardino oggetto del lancio delle cicche fosse di proprietà privata di uno dei condomini. In ogni caso, a prescindere del se il terreno in cui vengono lanciate le sigarette sia di proprietà privata, condominiale o pubblica, il lancio di un mozzicone costituisce un reato penale. Ricade, infatti, nella fattispecie dello stillicidio o gettito pericoloso di cose ex Art. 674 C.p.

È possibile denunciare tale comportamento anche se non ha provocato un effettivo danno a un oggetto o a un soggetto ciò perché ad essere incriminata è la pericolosità del gesto nei confronti dell’incolumità pubblica, non solo per gli effettivi danni prodotti.  

Trattandosi di un reato perseguibile d’ufficio, anche un semplice passante estraneo alle dinamiche condominiali può denunciare il gesto, in quanto potenzialmente pericoloso.

Da un punto di vista civile, invece, è possibile chiedere il risarcimento danni per lesioni o per un guasto provocato dal lancio del mozzicone provandone in modo evidente il danno. A tal uopo, è possibile fornire materiale fotografico o video ma anche avvalersi di testimoni per provare la colpevolezza di un condomino. Dunque non proprio uno scherzo considerato che un gesto del genere è facilmente evitabile. 

Principio importante è quello di affiggere in bacheca un avviso chiaro che ricordi ai condomini quelle che sono le regole da rispettare riguardo a questo argomento. Se non bastasse lo si può anche affiggere all’interno dell’ascensore, cosi da potere raggiungere tutti e sensibilizzare coloro che commettono tale azione sulle possibili ripercussioni legali e civili. L’importante, però, è non scrivere i nomi dei “sospettati”, in modo da non ledere la privacy altrui e finire, quindi, dalla parte del torto. 

Dinamica condominiale strettamente connessa alle sigarette è il divieto di fumo all’interno degli stabili ovvero all’interno degli spazi comuni. La L. Sirchia nel 2003 e nel 2014 una direttiva comunitaria hanno sancito che non si può fumare nei locali pubblici, in quelli privati aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro eccezion fatta solo per i luoghi privati non aperti al pubblico, nonché nelle apposite sale riservate ai fumatori. Cosicchè è possibile fumare in casa propria. Ma nel 2005 il Ministero della Salute ha spiegato che il divieto di fumo in condominio esiste e si estende a tutte le aree interne onde tutelare la salute sotto il profilo del fumo passivo, non solo dei condomini, ma anche degli eventuali ospiti che dovessero entrare nell’edificio.

Questo, però, non significa che il divieto di fumo si estenda a tutto il condominio ma vale solo nelle aree chiuse o coperte. Pertanto, si potrà fumare nel cortile, nel giardino e nelle zone scoperte per il parcheggio delle auto, a condizione però di non gettare i mozziconi di sigaretta a terra. Si potrà fumare sul terrazzo o sul lastrico solare in quanto si tratta dell’ultimo piano non sopraelevato: lì l’eventuale fumo non dà fastidio a nessuno e, anzi, si libera nell’aria prima di qualsiasi altra zona. Non si potrà fumare in ascensore, sul pianerottolo o nell’androne: prima di entrare occorrerà spegnere la sigaretta è cestinarla negli appositi contenitori, senza lasciarle sul marciapiedi.

Normativa di riferimento

Legge sul divieto di fumo

L. Sirchia nel 2003 si è imposto il divieto di fumo nei locali chiusi, pubblici o aperti al pubblico, eccezion fatta solo per i luoghi privati non aperti ad utenti o al pubblico, nonché nelle apposite sale riservate ai fumatori. Nel 2014, poi, una direttiva comunitaria ha esteso il divieto alle pertinenze esterne delle strutture universitarie, ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di Ginecologia e Ostetricia, Neonatologia e Pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS.

A norma dell’Art. 674 cp

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.

 

Il podcast dedicato