Parcheggio in condominio: regole, diritti, divieti, reati
In città si soffre moltissimo la difficoltà di trovare un parcheggio per la propria automobile; perciò vivere in un condominio dove ci sono posti auto o addirittura box privati è sicuramente un apprezzabile vantaggio ma capita spesso che diventi fonte di ulteriore tormento e quindi di litigi.
È necessario distinguere situazioni differenti.
La prima è quella dei posti auto condominiali “liberi”. Il condominio può decidere di assegnarli, eventualmente anche stabilendo una turnazione, se non sufficienti alle esigenze di tutti i condòmini, oppure lasciare che la gestione dello spazio avvenga liberamente, secondo le esigenze del momento.
Dobbiamo ricordare che le aree comuni del condominio, incluse quelle destinate ad area di parcheggio, rientrano tra quei beni comuni dell’edificio rispetto ai quali ciascun condomino ha un diritto di godimento (art. 1117 c.c. e art 1102 c.c.). Per questo motivo, anche ove si stabilisca una turnazione nell’uso dello spazio di parcheggio, non è possibile che il godimento del posto auto avvenga a beneficio di alcuni condomini, estromettendo gli altri. Significherebbe limitare illegittimamente l’uso ed il relativo godimento spettante, invece, a ciascun proprietario (Ex pl. Cass. civ II, 27/05/2016 n.11034). Non sarà possibile, quindi, installare dissuasori o altri sistemi di delimitazione del posto auto, a meno che non vi sia, invece, un’attribuzione specifica di un dato posto, in via esclusiva al condòmino. “Cosa accade se un condomino in particolare impedisca l’uso di spazi di parcheggio condominiale agli altri condomini, occupandoli senza rispettare la turnazione o senza rispettare l’assegnazione?” In funzione delle diverse condizioni di partenza, appena accennate, ci saranno conseguenze e rimedi differenti. Il condomino che tenga perennemente ferma la propria auto negli spazi comuni di parcheggio, liberamente utilizzabili e non assegnati in uso esclusivo, commette una forma di abuso poiché impedisce agli altri condomini di partecipare in maniera proporzionale, all’uso dell’area comune, restringendo il diritto e le facoltà di utilizzo, degli altri condomini. In alcuni casi, il regolamento condominiale potrebbe aver previsto delle sanzioni in caso di infrazioni, la cui irrogazione deve essere deliberata dall’assemblea con la maggioranza dei conti degli intervenuti. Ma una insistente violazione del regolamento che dispone la turnazione, o, comunque, l’ostacolare per un tempo prolungato l’accesso o l’uscita dal posto auto riservato, potrebbe costituire il presupposto per la contestazione del reato di violenza privata (art. 610 c.p.)
Quando ricorre la violazione della norma penale?
L’art. 610 del c.p. prevede la punizione del comportamento di chi “con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualcosa…”.
Chi parcheggia la propria auto in modo da impedire l’accesso ad un box privato, ad un posto auto di uso esclusivo o, in generale, bloccando altri veicoli o ostruendo l’ingresso del garage condominiale, perfino semplicemente non rispettando le strisce di delimitazione degli spazi e si rifiuti di rimuovere l’auto o di collocarla nel rispetto dell’uso e degli spazi, rischia di vedersi contestare il reato di violenza privata. Per arrivare, però, alla contestazione di rilevanza penale, non è sufficiente parcheggiare l’auto occupando spazio comune nel cortile, sia pur sistematicamente, ma è necessario che si impedisca l’esercizio di un diritto ad altri, in piena consapevolezza (d’altronde chi si parcheggia davanti all’ingresso di un box privato o di un garage è consapevole impedire il passaggio) con una condotta che non tiene in conto le legittime rimostranze del titolare del diritto (Cass Pen. Sez V, 08/06/2022 n. 37091). Si verificherà, quindi, in tutte le ipotesi in cui si impedisca il passaggio all’ingresso del garage condominiale o individuale, nonché in caso di occupazione di un posto assegnato
ad uso esclusivo di un condomino. Ma è considerata violenza privata anche la condotta di chi parcheggia la vettura a cavallo delle linee di delimitazione con i posti auto vicini, oppure se si occupa il proprio posto in modo tale da impedire al vicino di entrare nella propria autovettura. Questo è stato il caso in cui l’imputato aveva occupato il proprio posto con auto e motociclo, all’interno del proprio spazio ma collocandoli in aderenza allo sportello dell’autovettura del vicino. Sono tutti comportamenti con i quali si arreca disturbo agli altri, costringendoli a sopportare tale situazione nonostante legittime rimostranze, espresse sia all’amministratore di condominio che all’autore. (Cass. Pen. Sez V, 19.11.2020 n. 32534).
Il delitto di violenza privata non richiede che la condotta si protragga nel tempo, è soltanto sufficiente che il comportamento sia idoneo “a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione la persona offesa, la quale è quindi costretta a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà”. (Cass. Pen. Sez V, 16/05/2006 n. 16571). Ma per poter ricondurre il delitto ad una vicenda riguardante il parcheggio condominiale, la
condotta deve avere la caratteristica di abbinare la sosta irregolare alla idoneità, di questa modalità di parcheggio, ad impedire ad altri di accedere o di uscire dal proprio posto e, infine, deve essere accompagnata dal rifiuto di chi ha effettuato il parcheggio selvaggio, di rimuovere il proprio veicolo.
Possono verificarsi casi più gravi di parcheggio selvaggio?
È accaduto che un caso di parcheggio selvaggio abbia meritato l’interesse della giustizia fino a giungere al vaglio della Corte di Cassazione, proprio con riguardo alle ipotesi di violenza privata e di stalking, decisamente più grave e non molto frequentemente applicata in campo condominiale. Lo stalking ha caratteristiche diverse dalla violenza privata e richiede un supporto probatorio più intenso. Nel caso specifico, accadeva che un condomino impedisse sistematicamente l’accesso al garage di proprietà di un vicino, indirizzandogli frasi minacciose con un atteggiamento che è stato immediatamente riconosciuto come persecutorio, anche perché aveva costretto l’intera famiglia proprietaria del garage, minacciata, a cambiare le proprie abitudini, rinunciando a parcheggiare l’auto nel proprio locale ed utilizzando un ingresso posteriore per entrare in casa. L’imputato, anche di fronte a ripetute rimostranze formulate anche all’amministratore si era rifiutato di spostare il suo veicolo, che impediva l’accesso al garage. La famiglia aveva provato l’emergere di uno stato d’ansia di tutti i componenti e una condizione di timore per la propria incolumità che aveva causato un cambiamento di abitudini. La Corte di Cassazione, pertanto, ha confermato la correttezza dell’impianto accusatorio, confermando che la condotta contestata all’imputato consisteva nella realizzazione di atti persecutori. (Cass. Sez V. 16 gennaio 2020 n. 1551)
Normativa di riferimento
Come si difendono i propri diritti di utilizzo dello spazio condominiale?
Poiché è sempre preferibile intervenire a risolvere i problemi in una fase precoce, sarà opportuno segnalare i comportamenti scorretti all’amministratore, preferibilmente per iscritto, in modo che sia possibile invitare il responsabile delle violazioni a tenere un comportamento più corretto e/o rispettoso, cercando di evitare la reiterazione di comportamenti illegittimi e conseguenze più gravi. È importante verificare se il regolamento condominiale preveda una disciplina degli spazi comuni e, ove questo manchi, pensare di proporne l’integrazione, prevedendo anche la possibilità dell’adozione di sanzioni da parte dell’assemblea.
Una gestione attenta e tempestiva delle divergenze nell’uso degli spazi condominiali da parte dell’amministratore di condominio permetterà senza dubbio di mantenere sereni i rapporti condominiali.