La diffamazione commessa dall’amministratore
Comunicare in condominio nell’era digitale
Comunicare è importantissimo, ma quel che è più importante ancora è comunicare efficacemente e con correttezza, anche in condominio, in particolare se si è l’amministratore.
Gli strumenti comunicativi in condominio sono:
- e-mail per la condivisione di documenti, dei verbali delle assemblee
- bacheche virtuali per la diffusione di avvisi ed informazioni o in altri casi si preferisce la tradizionale bacheca condominiale nella quale si provvede all’affissione degli stessi
- l'assemblea condominiale un importante momento di diffusione di informazioni, dove il verbale dovrà poi riportare – anche se sinteticamente - tutto quanto è stato oggetto di discussione.
- le chat di gruppo come WhatsApp e Telegram che, tuttavia, presentano una serie di inconvenienti come ad esempio il livello di salvaguardia della privacy (molto basso) e la difficoltà di archiviazione dei documenti in esse condivisi
Il rischio di diffamazione
Il reato di diffamazione (art. 594 c.p.) consiste nell’offesa alla reputazione altrui, effettuata comunicando con più persone; questo comportamento deve essere accompagnato dalla consapevolezza di fare uso di espressioni che hanno una connotazione offensiva e verificarsi in assenza del soggetto interessato.
Costituisce, inoltre, un’aggravante, per la quale è prevista una pena più severa, l’offesa è recata col mezzo della stampa o con un altro mezzo di pubblicità.
La reputazione è il senso della dignità personale nell’opinione degli altri, la stima diffusa nell’ambiente sociale, l’opinione che gli altri hanno dell’onore e decoro di un dato soggetto (Cass. Sezione V penale, sent. n. 3247 del 24.03.1995).
Non solo l’offesa diretta, ma anche le notizie e le valutazioni esternate con espressioni dubitative, se non corrispondenti al vero, possono ledere l’altrui reputazione. Questo avviene quando le frasi pronunciate nel contesto della comunicazione sono allusive, coinvolgenti e suggestive e per questo motivo idonee ad ingenerare nella mente dei destinatari il convincimento della effettiva rispondenza a verità del fatto solo adombrato. (cassazione sezione V penale, n. 8 del 2 gennaio 2020)
Ai fini della sussistenza della diffamazione è sufficiente il dolo generico, cioè l’intenzione di esprimere una considerazione offensiva; tale elemento implica che il diffamatore usi consapevolmente parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, per il significato che esse assumono oggettivamente. Inoltre, l’offesa alla reputazione altrui si verifica anche quando il contenuto diffamatorio sia solo parzialmente falso.
Cosa deve comunicare l’amministratore, con quali strumenti e cosa non può essere reso pubblico?
Nella bacheca certamente non possono essere affissi avvisi contenenti debiti individuali, dati identificativi dei condòmini, targhe di veicoli, atti giudiziari, scadenze e ritardi di pagamento che consentano ingiustificatamente l’identificazione dei soggetti debitori o autori di una infrazione al regolamento condominiale.
Al di là dei risvolti privacy, detti comportamenti possono avere rilevanza penale.
La comunicazione deve avere natura offensiva. All'Amministratore è inibita l'affissione dei nominativi dei condòmini morosi, poiché tale comunicazione non è giustificata da alcuna necessità di informazione. Nello stesso tempo, tuttavia qualunque condòmino che ne faccia richiesta, può legittimamente consultare i documenti e i rendiconti dai quali gli sarà possibile identificare i condòmini morosi. Se la comunicazione ha lo scopo di tutelare i condòmini, ad esempio dalla richiesta di pagamenti da parte di chi non ha titolo e legittimazione a formularli, oppure se dal regolare pagamento di quote dipende la fruizione di determinati servizi, con conseguenze sulla gestione e ripartizione degli oneri, rientra tra i doveri professionali dell’amministratore comunicare queste circostanze ai condòmini, perché i destinatari hanno un interesse specifico e legittimo a conoscerle.
Può accadere, infine, che nella comunicazione della convocazione dell’assemblea o nel corso dell’assemblea stessa vengano formulate frasi considerate offensive dell’altrui reputazione. É bene sapere che non sarà responsabile di diffamazione l’amministratore che, nell’avviso di convocazione informa i condòmini che è stata intentata una procedura nei confronti dei precedenti consulenti legali del condominio, ritenuti responsabili di condotte scorrette. (Corte di Cassazione – V sez. pen. – sentenza n. 11916 del 10 aprile 2020). Questo, naturalmente, se la comunicazione è fatta senza commenti, al fine di informare i condòmini dell’andamento delle vicende legali che interessano il condominio, dal momento che l’amministratore ha il dovere professionale di informarli sullo stato dei contenziosi instaurati nell’interesse del condominio nei confronti di terzi.
È accaduto, anche, che nel corso di un’assemblea condominiale l’amministratore abbia informato i condomini di una vicenda spinosa, che riguardava lavori condominiali, che implicava consistenti impegni economici e per i quali un condòmino non aveva versato le quote di sua competenza. Tale relazione, dettagliatamente verbalizzata, è stata in seguito comunicata ai condòmini con la trasmissione del verbale d’assemblea. L’amministratore aveva, nel verbale stesso, richiamato il suo dovere – derivante dall’art. 1710 c.c. – di redigere note informative utili e complete, ma il condòmino interessato ha ritenuto di sporgere querela nei suoi confronti.
A questo punto sarà il caso di chiarire che non costituisce diffamazione essere accusati di non pagare le spese condominiali nel corso dell’assemblea di condominio. Se la circostanza corrisponde al vero, non ci si può sentire in alcun modo diffamati: i condòmini hanno il diritto di essere informati della gestione del bene comune, poiché il mancato pagamento da parte di qualcuno potrebbe avere ripercussioni sull’andamento gestionale. In sostanza, la notizia menzionata nel corso della riunione dell’organo rappresentativo è lecita ma non può oltrepassare la cerchia di soggetti legittimati, individuati dalla convocazione.
Diversamente, integra il delitto di diffamazione il verbale assembleare con il quale alcuni condòmini siano indicati come morosi nel pagamento delle quote condominiali e conseguentemente vengano esclusi dalla fruizione di alcuni servizi, qualora tale comunicato sia affisso in un luogo accessibile ad un numero indeterminato di soggetti e non già comunicato ai soli condòmini dell’edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza di tali fatti.
La Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. V, 04/06/2015, n. 44387) ha ritenuto colpevole di diffamazione l’amministratore che aveva inviato una lettera a tutti i condòmini in cui riportava le frasi ingiuriose espresse, nel corso di un’assemblea, da un soggetto nei confronti di due condòmini.
In conclusione, un amministratore competente deve essere anche in grado di gestire la comunicazione in maniera efficace, utilizzando in maniera appropriata la tecnologia digitale che, è vero, facilita molto la trasmissione delle informazioni e le rende disponibili con immediatezza, ma anche potenzialmente replicabili e diffondibili ulteriormente.
Normativa di riferimento
Una strategia efficace è senza dubbio quella di adottare strumenti e applicazioni dedicate, non abdicare mai all’utilizzo della raccomandata o della pec (se eletta dal condomino come domicilio digitale) per tutte le comunicazioni che la legge prevede che debbano essere trasmesse con modalità di raccomandata e predisporre sempre comunicazioni sintetiche, individuandone l’oggetto in maniera chiara, con un testo conciso e corrispondente all’oggetto, indicando ed evidenziando, ove sia il caso, date, orari, contatti e rispondendo alle domande dei condòmini con tempestività.
Attenzione, infine a quanto viene pubblicato nelle chat di gruppo: infatti integra senza alcun dubbio il delitto di diffamazione l’invio di messaggi contenenti espressioni offensive nei confronti di una persona, in una chat condivisa anche con altri soggetti, nel caso in cui il destinatario non li abbia percepiti nell’immediatezza poiché non collegato al momento del recapito. La particolarità della “percezione immediata” è data dalla caratteristica del delitto di diffamazione che richiede la non contestualità nel recepimento del messaggio da parte del soggetto diffamato (Cassazione sezione prima penale sentenza 409/2024 del 05.01.2024)Un caso del tutto diverso, invece, si verifica quando l’amministratore di condominio è tenuto a comunicare al creditore che ne faccia richiesta, ai sensi dell’art. 63 disp.att. c.c., i nominativi dei condòmini morosi e, pertanto, non potrà rispondere di diffamazione per questa comunicazione.
La diffusione di comunicazioni attraverso e-mail massive oppure attraverso l’uso delle bacheche digitali, incluse le varie applicazioni WhatsApp e Telegram, oltre che le applicazioni specifiche, rappresentano un mezzo di diffusione, potenzialmente capace di raggiungere un numero apprezzabile di persone e quindi corrisponde alla caratteristica della “comunicazione con più persone” richiesta per la realizzazione del delitto di diffamazione (art. 595 c.p.).
L'art. 596 c.p. prevede la prova di “liberatoria": la norma prevede, in sostanza, che nel processo penale la non punibilità della diffamazione sia subordinata alla prova che il fatto dal contenuto diffamatorio nel suo complesso e nelle sue modalità sia vero, perché la prova parziale della verità del fatto non esime dalla pena.