Luci rosse in condominio: quando il locatore non c’entra (quasi) mai
Perché non tutte le “luci rosse” sono reato — e soprattutto non sempre sono da attribuire a colpa del proprietario; un po’ di giurisprudenza e qualche inevitabile sorriso.
Avv. Maria Mercedes Pisani
"il caso" (non tanto) straordinario
Può accadere — più spesso di quanto si immagini — che il tranquillo condominio della Signora Maria, apparentemente popolato da pensionati mansueti, famiglie operose e gatti sonnacchiosi, venga improvvisamente destabilizzato dalla scoperta che, in uno degli appartamenti, si esercita la prostituzione.
La notizia, quasi sempre intercettata nella forma di un mormorio in ascensore: “Ma lei non lo sa cosa succede lì dentro?”, viaggia veloce tra pianerottoli e cassette della posta fino ad arrivare nella forma di una mail infiammata, nella posta dell’amministratore.
Le luci, così, si accendono abbaglianti sul proprietario dell’immobile, immediatamente colpevole, complice o addirittura sfruttatore di una situazione che genera imbarazzo e animosità. E invece no.
O, quantomeno, non necessariamente.
Se c’è una cosa che la giurisprudenza ha ripetuto con pazienza e decisione è che la mera locazione dell’appartamento non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione, anche se il proprietario è perfettamente consapevole dell’attività svolta dalla conduttrice.
Serve, per così dire, un quid pluris, qualcosa in più della semplice firma in calce al contratto. E questo “qualcosa in più” non è affatto irrilevante.
Ma prima di occuparci del locatore, sgomberiamo il campo da un equivoco tenace.
L’esercizio della prostituzione in un immobile privato, non costituisce (più) reato. Lo è soltanto lo sfruttamento ed il favoreggiamento, cioè delle attività che implicano un’organizzazione e “promozione” dell’attività con lo scopo di favorirla e al fine di trarne – nel caso dello sfruttamento – una utilità, anche non economica, dall’attività sessuale e di tale circostanza la corte di Cassazione richiede che sia oggetto di rigorosa dimostrazione sotto il profilo probatorio.
Locatore e prostituzione - non è sempre colpa sua
La Corte di Cassazione è chiarissima: dare in locazione un appartamento a una prostituta non è reato, salvo che la locazione diventi uno strumento finalizzato a favorire l’attività, con condotte ulteriori, specifiche e consapevoli.
Molto spesso chi concede in locazione un appartamento, con l’indicazione “d’immobile per uso abitativo”, è del tutto ignaro dell’utilizzo che il conduttore ne farà. In questa ipotesi, pure se l’immobile dovesse essere adibito ad un uso illecito, il proprietario non può essere considerato responsabile di alcunché.
La giurisprudenza, poi, nel caso del proprietario “consapevole” dell’attività svolta dal suo conduttore, traccia una linea netta tra tollerare e favorire.
Il locatore che si limita a stipulare un contratto di affitto — persino a canone pieno e persino con qualche sospetto — non è automaticamente un favoreggiatore.
La locazione non è una prestazione accessoria del meretricio: è un contratto tipico, lecito, disciplinato dal codice civile e anche nel caso in cui il canone di locazione fosse superiore a quello di mercato, mancherebbe la necessaria correlazione o vantaggio economico illecito, derivante dalla commissione di un reato di favoreggiamento della prostituzione
La Cassazione lo ha ripetuto più volte, anche in decisioni recentissime che offrono spunti molto chiari — e anche qualche passaggio che merita di essere riportato testualmente.
La decisione del 2024 - serve un insieme di condotte, non una soglia di sospetto
Nel 2024, la Cassazione (sent. 30355/2024) torna sul tema, con una pronuncia estremamente utile per definire i limiti della responsabilità del locatore, prendendo in considerazione un caso in cui il contratto locatizio era relativo all’ipotesi degli “affitti brevi”.
La Corte afferma, con coerenza rispetto ai precedenti, che non basta la locazione, nemmeno consapevole, per integrare il reato di favoreggiamento. Serve un comportamento attivo che “venga in concreto ad agevolare il meretricio”.
Nella sentenza, la Corte ha menzionato alcuni esempi di attività agevolatrice come: l’aver individuato l’immobile in zone “tradizionalmente” dedicate al meretricio; l’aver preso personalmente in locazione un immobile, con lo scopo di concederlo in uso ad una prostituta; l’aver pubblicato annunci, fornito preservativi, gestito siti per gli appuntamenti e apprestato un’organizzazione logistica che va oltre il ruolo di semplice locatore.
Nel caso oggetto della sentenza, ad esempio, il locatore aveva individuato un preciso target di clientela per lucrare una tariffa locatizia maggiore e aveva preso l’iniziativa di contattare le sue conduttrici sul web, garantendo la pronta disponibilità dei propri alloggi, anche per brevi o brevissimi periodi, proponendosi, quindi come punto di riferimento specifico per chi intendeva svolgere l’attività di prostituzione in città. Sono condotte che qualificano il favoreggiamento, come agevolazione del meretricio.
Una situazione ben diversa, quindi da quella di chi si trova ad offrire semplicemente i propri alloggi sul mercato ordinario delle locazioni e, poi, per mero accidente si scopre ad averle concedesse a chi era in cerca di immobili da usare per prostituirsi, anche per brevi periodi, poiché in tal caso l’agevolazione della persona non costituirebbe reato.
Normativa di riferimento
La Legge Merlin n. 75/1958 - in vigore dal 20 settembre 1958 stabilisce che:
La prostituzione in sé NON costituisce reato.
Sono invece reati:
lo sfruttamento (art. 3, n. 4 e seguenti L. 75/1958),
il favoreggiamento della prostituzione.
La differenza essenziale:
lo sfruttamento implica un vantaggio economico direttamente ricavato dall’attività sessuale;
il favoreggiamento richiede comportamenti che agevolino concretamente l’attività (e non basta la locazione dell’immobile).
Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sent. n. 1773/2017
Non costituisce reato dare in locazione appartamenti a prostitute se la locazione non è finalizzata a favorire il meretricio.
La sentenza spiega, in maniera essenziale che:
Il delitto di favoreggiamento esiste solo se vi sono “condotte accessorie” che agevolino concretamente l’attività. Queste condotte devono concretizzarsi un oggettivo aiuto all’esercizio del meretricio in quanto tale, escludendo l’ipotesi di “aiuto alla conduttrice” pur nella consapevolezza che ella vi eserciterà la prostituzione, poiché – ritiene la Suprema Corte – la stipulazione di un contratto di locazione è soltanto un atto giuridico che permette alla conduttrice di realizzare il suo diritto all’abitazione.
In mancanza di una condotta attiva di supporto, anche se il proprietario fosse consapevole di quanto avviene e come è utilizzato l’immobile, non potrebbe dirsi responsabile di un reato.
Si può sintetizzare nella massima: Non integra il reato la semplice consapevolezza dell’attività esercitata nell’immobile.
Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sent. n. 30355/2024
In questa decisione la Corte ribadisce che “La mera locazione (alla prostituta) non integra il reato di favoreggiamento.”
Tuttavia evidenzia che nel caso specifico l’imputato di favoreggiamento aveva realizzato delle condotte agevolatrici ulteriori, quel “quid pluris”, rispetto alla semplice locazione, richiesto per caratterizzare l’ipotesi di reato. L’imputato, infatti aveva garantito la pronta e costante disponibilità dei propri alloggi, anche per brevi o brevissimi periodi, agevolando le conduttrici a proporsi ad un’ulteriore platea di clienti cui, altrimenti, non avrebbero avuto accesso ed aveva preso lui stesso l’iniziativa di contattarle sul web. In linea generale, la Corte ricorda che si realizza il favoreggiamento, quando il locatore fornisce prestazioni accessorie (pubblicità, approvvigionamento materiali, gestione clienti ecc.). Al contrario, sempre in questa decisione, è ribadito che anche un canone maggiorato non costituisca di per sé favoreggiamento; può indicare sfruttamento solo se collegato direttamente al volume dell’attività ed in ogni caso richiede una prova oggettiva e consistente, ma – come consolidato da pronunce del 2022 e 2023 esso costituisce sostanzialmente un elemento neutro.
Quando il regolamento condominiale può intervenire?
Il condominio, però, non è privo di strumenti.
Non per moralismo, ma per regola di convivenza civile, tutela del decoro, della sicurezza e prevenzione delle molestie ai residenti.
Un regolamento condominiale di tipo contrattuale può vietare specifiche attività ritenute lesive del decoro o idonee a creare disturbo.
La prostituzione, di per sé non illecita, può tuttavia generare flussi anomali di persone, rumori, ingressi notturni: elementi che, senza giudicare l’attività in sé, possono rientrare nelle condotte vietate dal regolamento. In questi casi, il condominio può agire direttamente contro il/la conduttore/trice o l’utilizzatore dell’immobile, chiedendo la cessazione dell’attività se in contrasto con le previsioni regolamentari ed il rispetto del decoro e della tranquillità.
E il proprietario? Ancora una volta: se ignaro, non è responsabile.
L’eventuale responsabilità civile o penale del locatore nasce soltanto quando la sua condotta supera la soglia della tolleranza e si trasforma in agevolazione consapevole.
Luci - non più rosse - accese sul diritto, la tutela della convivenza civile e le regole di buon senso
Il diritto, in questa materia, non segue una forma di etica o di morale condominiale ma i principi di legalità e di tipicità del reato.
Chi concede in locazione un immobile non è tenuto a diventare investigatore privato dei propri affittuari: non deve pedinare, non deve interrogare, non deve dotarsi di registri presenze o telecamere notturne per verificare che uso viene fatto dell’immobile locato.
Il proprietario non è punibile neppure se, alla prima segnalazione dei condòmini, non risolve il contratto in un lampo: la giurisprudenza non contempla reazioni d’ira e rabbia ma chiede comportamenti ragionevoli.
Il messaggio della Cassazione è semplice: la prostituzione non è reato; il favoreggiamento sì, ma solo quando è caratterizzato da quelle condotte tipiche che effettivamente costituiscono un ausilio allo svolgimento del meretricio.
La semplice locazione di immobile, senza altro, non lo è.
