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La diffamazione ai danni dell’amministratore di condominio

La diffamazione ai danni dell’amministratore di condominio


I limiti del diritto di critica e i confini del delitto di diffamazione

Le assemblee condominiali hanno la reputazione di essere un momento di accesa litigiosità e di confronto non sempre leale e pacato tra i partecipanti.

Può accadere che ci siano liti, scambi verbali accesi e si possa arrivare anche a pronunciare valutazioni sfavorevoli sulle qualità dei partecipanti ed in particolare sull’amministratore di condominio.

In questi casi, l’amministratore può sporgere querela?

 Il confine tra l’ingiuria, la diffamazione e il diritto di critica

Ingiuria

L’insulto formulato nei confronti dell’amministratore, in sua presenza, durante l’assemblea condominiale, è un’offesa profferita in presenza della vittima e, in quanto tale, è un’ingiuria, reato depenalizzato con il d. legge n. 7 del 15 gennaio 2016, in relazione al quale, dunque, al massimo sarà possibile esercitare un’azione civile per il risarcimento del danno morale e di reputazione patito. È un comportamento che potrà essere punito a seguito di un accertamento del giudice civile che, una volta verificato che il fatto dannoso è avvenuto, calcolerà il danno procurato e quantificherà il risarcimento quasi certamente in via equitativa, ossia sulla base di quanto da lui stesso ritenuto giusto, se non è determinabile in maniera diversa (ad esempio quantificando la perdita di contratti, la revoca di incarichi). 

Ingiuria online

Si considera quindi ingiuria e non diffamazione, ogni evento lesivo della reputazione altrui quando le persone, autore e vittima, siano presenti contestualmente nello stesso luogo, anche virtualmente. Sicché sarà ingiuria e non diffamazione se l’offesa viene pronunciata durante un incontro on line, oppure in una chat nella quale, però, siano contemporaneamente collegati l’autore e la vittima, in modo tale che vi sia interlocuzione diretta tra autore e destinatario dell’offesa e quest’ultimo abbia la possibilità di esplicare il diritto di replica (Cassazione Penale sezione VI sentenza n.17563 del 23 marzo 2023).

Diffamazione

Perché sia possibile il verificarsi del reato di diffamazione, invece, occorre che l’offesa venga profferita in assenza della vittima, per esempio con una lettera inviata ai condòmini, oppure in una chat di gruppo, condivisa con altri soggetti e di cui l’amministratore destinatario non abbia avuto conoscenza immediata, anche nel caso in cui fosse iscritto al medesimo canale o gruppo.

Sempre ai fini della distinzione tra ingiuria e diffamazione, una sentenza meno recente ci spiega che, se l’offesa è contenuta in una e-mail inviata ad una pluralità di destinatari tra i quali vi è anche l’offeso, “non può considerarsi concretata la fattispecie dell'ingiuria aggravata dalla presenza di altre persone, proprio per la non contestualità del recepimento delle offese medesime per la conseguente maggiore diffusione delle stesse". Il criterio della non contestualità, infatti, caratterizza e permette di rilevare la realizzazione del delitto di diffamazione (Cassazione penale n. 18919/2016).

Ingiuria e diffamazione: le differenze

In sostanza, mentre nell’ingiuria il destinatario è presente ed è il bersaglio immediato delle espressioni offensive, nel caso della diffamazione la vittima è estranea alla conversazione e non è in condizione di intervenirvi, ma viene a conoscenza successivamente del contenuto offensivo della stessa.

Dirittto di critica

È necessario, inoltre, che le affermazioni in discussione non siano ricomprensibili nell’ambito dell’esercizio di un diritto di critica dell’operato dell’amministratore. 

Il diritto di critica consiste nell’espressione di un giudizio, la formulazione di un’opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente oggettiva. La critica, infatti, si fonda su una interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti. Tuttavia, l’esercizio del diritto di critica non deve trascendere in un attacco gratuito alla sfera personale del destinatario e deve rispettare comunque un nucleo di veridicità, in mancanza della quale essa diventa pura congettura e possibile occasione di dileggio e di mistificazione. Il condomino non potrà affermare che l’amministratore è incapace soltanto perché non ha soddisfatto alcune personali aspettative, ma sarà necessario un fondo di veridicità nell’affermazione critica al suo operato.

Attenzione, però, perché per aggiungere alla diffamazione anche la contestazione del delitto di calunnia, è necessario che nel condominio vi sia la consapevolezza di aver formulato un’accusa falsa, ed inoltre che tale falsa accusa sia riportata quanto meno ad un soggetto tenuto a riferirne all’autorità giudiziaria, creando i presupposti perché potenzialmente si possa avviare un procedimento penale a carico dell’amministratore.

Né – restando nell’ambito delle lettere o e-mail inviate perché siano comunicate all’assemblea condominiale - omettere l’esplicito riferimento al nominativo dell’amministratore può porre al riparo dalla denuncia per diffamazione.

Normativa di riferimento

Che possibilità ha l’amministratore diffamato, di far valere le sue ragioni e, eventualmente di ottenere un risarcimento?

L’amministratore che sia vittima di ingiuria, ad esempio nel corso di un’assemblea condominiale, o di diffamazione può agire in sede civile per il risarcimento del danno morale subito.  La prova del fatto lesivo è, quando avvenuta attraverso comunicazioni scritte è documentale, più complessa la prova digitale, ad esempio nel caso in cui l’offesa sia contenuta in uno scambio di messaggi o di ingiurie commesse durante una riunione on-line. Non sempre sono disponibili registrazioni o è possibile effettuare una prova forense delle conversazioni digitali. Sarà, in ogni caso, necessario integrare la prova anche con testimoni, anche al fine di provare il danno e l’estensione della platea raggiunta dalle offese. La “qualità” dell’offesa o i termini utilizzati non sono particolarmente rilevanti, ad esempio si è ritenuto che con l’espressione “pagliaccio” si fosse realizzata una condotta ingiuriosa assolutamente grave, gratuita e spregevole e diretta a compromettere intenzionalmente l’onore il decoro e la reputazione professionale dell’amministratore. Il danno sofferto è il turbamento psichico, la sofferenza che deriva dall’illecito e che è conseguenza della violazione del diritto.

 

Prestiamo attenzione alla differenza tra le diverse ipotesi poiché se si è vittima di diffamazione, il delitto è perseguibile a querela della persona offesa, che dovrà essere presentata all’autorità giudiziaria entro 90 giorni; occorrerà rivolgersi ad un avvocato penalista per la redazione della querela e la documentazione dei fatti di cui si è vittima. Se, invece, si è vittima di ingiuria e si intende comunque procedere ad un’azione giudiziaria sarà necessario rivolgersi ad un avvocato civilista ed anche in questo caso elaborare insieme al professionista la difesa dei propri diritti, fornendo il maggior numero di prove possibili per sostenere adeguatamente la propria richiesta.

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