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WIKICONDOMINIO

L'enciclopedia libera del condominio

La video sorveglianza in condominio

Avv. Angelo Marzo


Negli ultimi dieci anni gli appartamenti presi di mira dai ladri  sono aumentati in modo considerevole , destando insicurezza ed allarmi ,che hanno reso necessario una maggiore protezione, non solo per le residenze esclusive, ma anche per i palazzi condominiali. Il problema della sicurezza delle abitazioni è destinato, perciò,  a diventare sempre più una priorità. I Condomini sono nell’occhio del ciclone, perché i ladri tendono a scegliere gli immobili privati .più che negozi o altro, dotati di sistemi di sicurezza che possono scoraggiare i ladri. Peraltro, sembrerebbe , secondo le indagini delle autorità giudiziarie, che il furto in un immobile aumenterebbe la possibilità di colpire quelli confinanti e ciò renderebbe appetibile il furto nei condomini  La sorveglianza  del Condominio, da tempo, rappresenta un tema di particolare interesse per i condomini che non esitano ormai a ricorrere ai sistemi di video-ripresa . I sistemi di videosorveglianza , pur essendo adatti a scongiurare intrusioni e furti , sono tuttavia sistemi che hanno destato  e destano preoccupazione , dovendosi rapportare sia all’utilizzo che al trattamento dei dati personali. Dopo l’introduzione del Regolamento Europeo 679/2016 ,entrato in vigore nella prima metà del 2018, ovvero di un regolamento che fissa dei precisi obblighi che riguardano la protezione della privacy ed  il trattamento dei dati sensibili e personali , si è reso e si rende necessario bilanciare le esigenze di tutela contro i crimini alla tutela con la riservatezza e la privacy. Per affrontare il tema della videosorveglianza , nell’ambito condominiale, però, occorre sempre partire dalle norme codicistiche  che disciplinano il condominio ed in particolare le modalità di approvazione e le volontà della compagine .L’art. 1122-ter stabilisce che l'assemblea dei condomini può deliberare l'installazione di videocamere sulle parti comuni dell'edificio, purché la decisione sia adottata con la maggioranza dei condomini presenti in assemblea e che rappresentino almeno la metà dei millesimi e  deve riguardare ,ovviamente , una strumentazione adatta alla protezione delle parti comuni , senza interessare la  proprietà esclusiva di ciascun condomino. Come già anticipato il ricorso significativo a tali strumenti ,nell’ambito condominiale , coinvolge la vita delle persone, sia esse parte del Condominio, che terzi occasionalmente interessati. Il Garante della Privacy ha chiarito  le norme ( con faq ) per il rispetto della privacy quando si intenda installare sistemi di videosorveglianza in condominio, precisando che pur non essendo necessario alcun permesso o autorizzazione , bisogna comunque avere l’approvazione da parte della maggioranza dell’assemblea. Di fatto, queste tecnologie possono limitare le possibilità di muoversi e di utilizzare servizi in maniera anonima nonché, in linea generale, la possibilità di passare inosservati con conseguenze per la protezione dei dati . Mentre le persone potrebbero essere a proprio agio e più sicure con la videosorveglianza installata, per raggiungere una determinata  sicurezza occorre assicurare che non ne venga fatto un uso improprio , per scopi totalmente diversi e inaspettati per l’interessato . La quantità di dati generati dai video, unitamente ad altre tecniche, delle quali non occorre parlare in questa sede , aumenta i rischi di un uso secondario o persino improprio.

La videosorveglianza è diventata un sistema ad alte prestazioni grazie alla crescente applicazione di analisi video intelligenti. Queste tecniche possono essere più intrusive (tecnologie biometriche complesse) o meno intrusive , perciò restare anonimi e preservare la propria privacy è, in linea generale, sempre più difficile. Le questioni relative alla protezione dei dati sollevate nelle diverse situazioni possono essere diverse, così come l’analisi giuridica riferita all’utilizzo dell’una o dell’altra di queste tecnologie. Tutto questo ha reso necessario , non solo i continui interventi della autorità giudiziaria, perché l’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento applicabili: ad esempio, le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, o in materia di controllo a distanza dei lavoratori, ma anche del Garante per il quale l’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del cosiddetto principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

 É uno dei principi fondamentali del GDPR dove è richiesto che i titolari dei dati personali raccolgano solo le informazioni necessarie al raggiungimento delle finalità del trattamento stesso ed i titolari dei dati devono anche mantenere i dati solo per il tempo necessario per raggiungere l’obiettivo per il quale sono stati raccolti. Proprio per evitare violazioni sia il Garante della privacy che l’EDPB (linee 3/2019)  hanno scritto delle linee guida alle quali bisogna attenersi e la cui violazione oltre a costituire eventuale profilo di danni in sede civile e penale , può comportare applicazioni di sanzioni amministrative. Le videocamere devono essere installate , in modo da riprendere le zone di esclusiva pertinenza e devono essere attivate misure tecniche che oscurino parti di immagini  in tutti i casi in cui, per tutelare adeguatamente la sicurezza propria o dei propri beni, sia inevitabile riprendere parzialmente anche aree di proprietà di terze persone ;  nei casi in cui sulle aree riprese insista una servitù di passaggio in capo a terzi, occorrerà acquisire il consenso del soggetto titolare di tale diritto. Tale divieto riguarda anche le aree pubbliche . Come prevede il Regolamento Europeo  (art 5 comma 2)  e come chiarito dalla giurisprudenza di merito ,il titolare del trattamento (un’azienda, una pubblica amministrazione, un professionista, un condominio…) deve valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Deve, altresì, valutare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento. Ma chi è  Il titolare del trattamento nell’ambito condominiale? Il titolare  è il Condominio ed i condomini, nel mentre all’amministratore del Condominio spetta il compito di responsabile del trattamento ( art 28 GDPR). Ciò comporta la necessità che venga sottoscritto un contratto , con l’approvazione da parte dell’Assemblea, con individuazione dei compiti precisi, soprattutto in materia di video sorveglianza. Ciò impone che l ’amministratore abbia una conoscenza tecnica e giuridica per “mitigare” eventuali rischi sottesi al trattamento,  in special modo della video sorveglianza. 

Normativa di riferimento

Qualora in un Condominio ci sia il portiere o custode , deve applicarsi l’art 4 dello Statuto dei lavoratori e prima della installazione occorre una precisa  istanza all’Ispettorato del Lavoro, che deciderà. Successivamente alle line guida dell’EDPB , attraverso nuove domande e risposte pubblicate sul proprio sito, il Garante della Privacy ha illustrato nuove regole (2022) per la videosorveglianza in condominio con particolare riferimento al modo in cui devono essere posizionate le telecamere. Lo stesso Garante ribadisce poi che l’installazione delle videocamere in condominio può avvenire in maniera autonoma anche da parte di un singolo condomino ma solo dopo aver ricevuto consenso da parte della maggioranza dell’assemblea di condominio, anche se , al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse) ovvero a zone di pertinenza di soggetti terzi. Come abbiamo esaminato , tutela del patrimonio  e riservatezza vanno sempre bilanciati ed occorre trovare il non facile equilibrio fra le due tutele stesse 

Oltre al principio delle deleghe secondo l’art 28 GDPR ,  Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento (l’assemblea del condominio). Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Quindi , le scelte di opportunità vanno individuate dallo stesso amministratore che è a conoscenza della sua specifica preparazione, In caso contrario l’assemblea dovrà o nominare un terzo responsabile oppure concedere l’autorizzazione “scritta “ allo stesso per stipulare un contratto . Ricordiamo che le violazioni dei dati personali comportano sanzioni e conseguenze risarcitorie  in capo al Condominio, che è il titolare,  che potrà poi rivalersi nei confronti dell’amministratore .

Per il principio di accountability (Il termine inglese “accountability GDPR” significa “operare con responsabilizzazione e dare prova di essere conforme al GDPR compliant”) l’amministratore  deve conoscere la materia oppure dovrà affidare a terze persone la responsabilità ed il contratto.

Il podcast dedicato

Una volta approvata la video sorveglianza occorre informare (tutti). L’obbligo di informativa , che  può essere fornita utilizzando un modello semplificato (anche un semplice cartello, come quello realizzato dall’EDPB) ,  deve contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità perseguita. Il modello può essere adattato a varie circostanze (presenza di più telecamere, vastità dell’area oggetto di rilevamento o modalità delle riprese). L’informativa va collocata prima di entrare nella zona sorvegliata. Non è necessario rivelare la precisa ubicazione della telecamera, purché non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza e sia chiarito in modo inequivocabile il contesto della sorveglianza. L’interessato deve poter capire quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario. L’informativa deve rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all´art. 13 del Regolamento, indicando come e dove trovarlo (ad es. sul sito Internet del titolare del trattamento o affisso in bacheche o locali dello stesso). Secondo le direttive del Garante, le immagini registrate non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite (art. 5, paragrafo 1, lett. c) ed e), del Regolamento). In base al principio di responsabilizzazione (art. 5, paragrafo 2, del Regolamento), spetta al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Ciò salvo che specifiche norme di legge non prevedano espressamente determinati tempi di conservazione dei dati (si veda, ad esempio, l’art. 6, co. 8, del D.L. 23/02/2009, n. 11, ai sensi del quale, nell’ambito dell’utilizzo da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana, “la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”. Tenendo conto dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, i dati personali dovrebbero essere – nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici) – cancellati dopo pochi giorni, preferibilmente tramite meccanismi automatici. Quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto (soprattutto se superiore a 72 ore), tanto più argomentata deve essere l’analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione.