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WIKICONDOMINIO

L'enciclopedia libera del condominio

Disabilità: adattabilità e non inabilità

Avv. Sabina Vuolo


“… disabilità non significa inabilità. Significa semplicemente adattabilità…”


Abitare non è solo possedere e vivere in un’abitazione confortevole ma è mettersi in sintonia con un luogo condividendolo con altre persone, cosicché la qualità della vita riguarda tutti indistintamente anche il singolo “diversamente abile”.disabilità in condominio


La vita delle persone “speciali” negli ultimi anni ha ricevuto un ragguardevole progresso e il merito è da attribuire alle innovazioni tecnologiche, al cambio di mentalità e della cultura, le stesse normative istituzionali hanno favorito un progresso continuo finalizzato a rendere la vita del portatore di handicap più semplice e funzionale, favorendo la mobilità e contribuendo al superamento delle barriere. Infatti, il soggetto diversamente abile, oggi è più indipendente, più
libero dalla necessaria assistenza che fino a qualche anno fa era imposta dalla sua stessa condizione fisica. 

Ma la persona “diversamente abile” che vive la sua disabilità in un condominio come è affrontata dalla compagine condominiale?
Occorre precisare che in tema di condominio la tutela del “diversamente abile” non è garantita al solo condomino ma anche a chi per necessità ospita in casa un familiare con mobilità ridotta, garantendo l’accesso facilitato al proprio appartamento anche se ciò comporti l’esecuzione di lavori di adeguamento.

Indubbiamente, gli immobili datati sono quelli che soffrono di più a causa di difficoltà strutturali, quali dislivelli all’ingresso, ascensori inadeguati ecc., nel mentre i sistemi
abitativi moderni favoriscono l’inclusione con sistemi efficienti e sicuri.

Il disabile che vive in condominio non può obbligare gli altri comproprietari ad eseguire opere di intervento edilizio per l’abbattimento delle barriere architettoniche, quali ad esempio la realizzazione di un montascale, di rampe e varchi di accesso senza gradini, cancelli automatici, ascensori esterni, manufatti che alterino la sagoma dell’edificio o altre opere simili, in tali casi vige, il principio della maggioranza che si raggiunge in assemblea

Con l’approvazione dell’assemblea le spese, per le opere da realizzare in favore del portatore di handicap, verranno divise tra tutti i condomini i quali ne potranno usufruire, qualora necessitati, in futuro. E in caso di diniego dell’assemblea condominiale il singolo condomino come può agire? Il disabile ha il diritto di provvedere in autonomia all’abbattimento delle barriere architettoniche, incaricando una ditta e sostenendo egli stesso tutta la spesa, tale diritto va applicato non solo sulla base di specifiche disposizioni di ciascun settore ma anche dal coordinamento con le altre disposizioni legislative e con i principi dell’ordinamento, ex artt. 32, 2, e 42 della Cost. Non a caso il Codice Civile stabilisce che un solo condomino o un gruppo di condomini, senza passare attraverso l’assemblea, in caso di diniego della stessa e grazie all’art. 1102 cc., è consentito di utilizzare le parti comuni per installare, a proprie spese, ascensori, servoscala ed altri apparecchi simili nella tromba delle scale. Quando l’intervento è integralmente a carico portatore di handicap, questi non deve chiedere la preventiva autorizzazione all’assemblea di condominio, ma deve solo comunicare all’amministratore l’avvio dei lavori, quest’ultimo riferirà agli altri condomini in assemblea, e munirsi delle dovute autorizzazioni amministrative rilasciate dal Comune. 

E usando una citazione di Papa Francesco “… il futuro sta nella convivenza rispettosa delle diversità, non nell’omologazione ad un pensiero unico teoricamente neutrale…”

Normativa di riferimento

La riforma del condominio del 2012 ha inciso sulla questione, distinguendo tra “innovazioni” e “cambio di destinazioni d’uso” dei beni e ha alzato il quorum deliberativo necessario per l’abbattimento delle barriere passando dall’originario quorum deliberativo in seconda convocazione (1/3) a quello attuale (metà), rendendo più difficoltosa l’effettiva tutela della mobilità dei portatori di handicap all’interno dell’edificio e in aperta controtendenza con le recenti decisioni della giurisprudenza favorevoli all’applicazione del principio di solidarietà negli edifici. Principio volto alla tutela dei diritti di proprietà ma in armonia con l’esigenza dei più deboli di godere pienamente delle parti comuni e delle caratteristiche dell’edificio. Infatti «la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento, al fine dell’ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi» .

A norma dell’art. 1102 cc

Uso della cosa comune

Ciascun partecipante puo' servirsi della cosa comune, purche' non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine puo' apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non puo' estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso