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WIKICONDOMINIO

L'enciclopedia libera del condominio

Barriere architettoniche

Avv. Sabina Vuolo


Tema delicato in condominio risulta essere quello delle barriere architettoniche, infatti la normativa in materia è stata più volte modificata per agevolare le esigenze di chi ha necessità di eliminare gli ostacoli alla propria mobilità. Con il Decreto Semplificazioni n.76/2020 le innovazioni volte ad eliminare le barriere architettoniche negli edifici condominiali non sono da considerarsi di carattere voluttuario ai sensi dellart. 1121 comma 1 cc., unico limite alla loro realizzazione è rappresentato dal pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, previsto dall’ultimo comma dell’art. 1120 cc. 

Il quorum deliberativo per l’approvazione delle opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche sarà dato dalla maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio, ovvero 500 millesimi ex art. 1136 secondo co. cc.  e la relativa spesa approvata andrà suddivisa per millesimi tra tutti i condòmini. 

Però il condomino che necessita di eseguire tali lavori potrebbe farlo a proprie spese, senza ottenere il consenso degli altri condòmini. Per consuetudine, si porta il problema all’attenzione dell'assemblea per due motivi, sia per suddividere la spesa tra tutti sia perchè la necessità che ha un condomino oggi potrebbe diventare anche l’esigenza di un altro condomino in futuro. Purtroppo però la delibera non viene approvata cosicché Il condomino che ne ha necessità dovrà eseguire i lavori a propria cura e spese. Pertanto chi vorrà successivamente partecipare ai vantaggi dell’innovazione, dovrà contribuire alle spese di esecuzione e manutenzione dell’opera. Un'opera di eliminazione delle barriere architettoniche che il condomino può realizzare autonomamente può essere ad esempio il servoscala, ovvero quel dispositivo elettrico che consente di raggiungere i piani superiori dell’edificio. Oppure la modifica delle ampiezze delle porte per accedere ai garage, all’edificio o all’ascensore. Unica conditio è che i lavori da eseguire non pregiudichino la stabilità e la sicurezza dell’edificio e non impediscano agli altri condòmini il pari utilizzo o godimento delle parti comuni. 

Al quanto significativa in merito è una sentenza del Tribunale di Pordenone –sent. n.267 del 25.05.2020-, avente ad oggetto l’impugnazione di una delibera con la quale i condòmini avevano approvato l’installazione di un ascensore esterno, che però di fatto limitava l’utilizzo dei balconi condominiali, destinati a diventare un punto di accesso all’ascensore ai vari piani, compromettendo così la possibilità di affaccio dal lato frontale. Il Tribunale di Pordenone ha ritenuto che non si debba mai prescindere dal principio di solidarietà condominiale che, nell’ambito del contemperamento dei vari interessi, deve tenere conto anche di quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche. Motivo per cui, secondo il Giudice, la perdita della possibilità di affaccio dal lato frontale dei poggioli condominiali è un sacrificio che appare ragionevole e sostenibile. 

Normativa di riferimento

L’art. 2371 cc. stabilisce che:

I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso piu' comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. ((I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrita' degli edifici e degli impianti; 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unita' immobiliari o dell'edificio, nonche' per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;

A norma dell’art. 2375 cc

“Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario … Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti e i millesimi rappresentati da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei condomini favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei condomini, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno”.