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WIKICONDOMINIO

L'enciclopedia libera del condominio

Minori e condominio

Avv. Sabina Vuolo


Nel nostro ordinamento giuridico i bambini e gli adolescenti sono considerati tanto soggetti bisognosi di protezione, quanto titolari di diritti civili propri e di partecipazione sociale. Non a caso, nel 1989, l’Assemblea generale dell’ONU istituisce la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che costituisce il documento internazionale che si occupa dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali dei minori.

Alla luce di ciò, un minorenne, bambino o ragazzo che sia, può essere titolare del diritto di proprietà, presumibilmente per eredità o donazione. Ne consegue che se la proprietà fa parte di una compagine condominiale sarà titolare di diritti e doveri come tutti gli altri condomini, in base al regolamento condominiale.

Se un minore è titolare di diritti e doveri verso il condominio, egli ha la capacità giuridica, ma non quella d’agire, ovvero ha il diritto di usufruire delle parti comuni, è tenuto ad osservare il regolamento di condominio e alla contribuzione delle spese, ma non ha il diritto di partecipare alle assemblee di condominio. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 320 c. c. la capacità di agire è demandata ai genitori, che rappresentano il minore e ne amministrano i beni. D’altronde, gli stessi godono dell’usufrutto legale sui beni del figlio, ciò significa che l’amministrazione di tali beni è svolta come se fossero di loro proprietà. I genitori, in nome e per conto dei figli minorenni, compiono disgiuntamente gli atti di ordinaria amministrazione e congiuntamente quelli di straordinaria amministrazione.

Alla luce di quanto detto, ne consegue che la convocazione dovrà pervenire ai genitori, nel caso il minore fosse orfano al tutore che sostituirà in toto il minore e qualora debba compiere atti “straordinari” avrà bisogno dell’autorizzazione del giudice. Invece, nel caso di minore emancipato, definendo tale il minore orfano che abbia raggiunto il sedicesimo anno di età e sia stato ammesso a contrarre matrimonio, la notifica andrà fatta al curatore, essendo un atto che potrebbe modificare il patrimonio (ad esempio l’approvazione di una spesa), nel mentre gli atti ordinari saranno compiuti dal minore.

Pertanto, la particolarità di tale situazione implica, da parte dell’amministratore, una più accurata attenzione, perché se la notifica di convocazione assembleare fosse fatta al minore direttamente la convocazione non sarebbe valida.

Normativa di riferimento

Per completezza, nella denegata ipotesi di mancato pagamento delle spese condominiali: l’amministratore contro chi deve proporre ricorso per il recupero coattivo delle somme dovute e non versate? Verso il minore, proprietario dell’immobile, o verso i genitori?

L’art. 320 c. c. dispone che: “L’ordinaria amministrazione spetta disgiuntamente a entrambi”, cosicché l’amministratore può agire in recupero degli oneri insoluti nei confronti di entrambi i genitori anche se in regime di separazione personale.

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