La sicurezza nei cantieri di condominio
La sicurezza sul lavoro è regolata del D.LGS 81/08 Ossia il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
La prima domanda da porsi è “ il condominio è un luogo di lavoro?” 
Il condominio è luogo di lavoro solo se ha dei dipendenti come ad esempio il portiere. In questo caso il datore di lavoro è l’amministratore di condominio che deve adempiere a tutti gli obblighi contenuti nel testo normativo e che è sottoposto anche a tutte le responsabilità civili e penali conseguenti. In caso in condominio siano presenti contratti di appalto continuativi (pulizia scale, manutenzione giardino, accudienza centrale termica, manutenzione ascensore ad esempio) oppure vengano eseguiti lavori una tantum, il condominio non è luogo di lavoro, ma l’amministratore riveste la figura del committente.
Può accadere che in condominio vengano svolti lavori edili dai condomini all’interno delle unità immobiliari private. L’amministratore, se informato, dovrà valutare eventuali rischi di interferenza con altri cantieri condominiali presenti e valuterà la sussistenza delle condizioni di sicurezza per condomini e terzi che abbiano accesso al condominio.
Nei cantieri relativi a lavori sulle parti comuni gravitano quindi varie figure:
-
il committente cioè l’amministratore
-
il responsabile dei lavori (solitamente l’amministratore salvo la nomina di tecnico esterno delegato per iscritto)
-
il progettista
-
il direttore dei lavori
-
l’eventuale collaudatore
-
il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
(queste figure tecniche sono solo eventuali anche se caldamente consigliate)
-
l’appaltatore
-
il capo cantiere
-
il personale di cantiere
(è possibile che siano presenti più aziende contemporaneamente o alcuni subappalti)
L’amministratore in qualità di Responsabile dei lavori (salvo delega) deve procedere alla verifica dei requisiti di idoneità tecnica delle azienda presenti in cantiere. Detta verifica è uno degli aspetti fondamentali che espone l’amministratore a grandi responsabilità. Essa consiste in primis alla richiesta per tutte le aziende presenti in cantiere dei seguenti documenti (questo rappresenta un elenco minimo): 
-
Visura CCIAA in corso di validità
-
Documente di Valutazione dei richi DVR
-
Documento unico di regolarità contributiva DURC
-
Dichiarazione di non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi ex articolo 14 del D.LGS 81/08
-
il POS ossia il Piano Operativo di Sicurezza che è un documento obbligatorio redatto con l'obiettivo di descrivere le misure preventive e protettive da mettere in atto all'interno dei cantieri a tutela della salute dei lavoratori.
L’esecuzione di particolari tipologie di lavori come ad esempio i lavori in quota comportano a carico del responsabile dei lavori e dell’eventuale coordinatore della sicurezza la richiesta di ulteriori documenti e la messa in atto di particolari cautele. Questi interventi sono particolarmente pericolosi ed espongono a pericolo non solo chi li esegue ma anche condomini o terzi che transitassero nell’area di cantiere non delimitata.
In particolare occorre particolare cautela per i lavori eseguiti in quota in presenza o in assenza di linea vita, di lavori eseguiti mediante piattaforma elevatrici o anche i lavori eseguiti su scale o trabatelli che devono essere opportunamente utilizzati in condizioni di sicurezza.
La zona di cantiere deve essere sempre opportunamente delineata e illuminata per evitare l’accesso di non addetti ai lavori con conseguente rischio di infortuni.
Infografiche


